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Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 42
20-2-2018
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 gennaio 2018 .
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’INTERNO
E
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante
«Norme per la disciplina delle opere in conglomerato ce-
mentizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provve-
dimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Pro-
cedura di informazione nel settore delle norme e regola-
mentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione in attuazione della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e
del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa condizio-
ni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re-
cante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede
la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezio-
ne civile, di normative tecniche, anche per la verifica si-
smica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per
la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e
delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assi-
curare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state appro-
vate le «Nuove norme tecniche per le costruzioni», pub-
blicato nel supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta
Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenu-
ta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 156 dell’8 luglio 2014;
Considerata la necessità di procedere al previsto ag-
giornamento delle «Nuove Norme tecniche per le co-
struzioni» di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio
2008;
Visto il voto n. 53 con il quale l’Assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza
del 14 novembre 2014 si è espressa favorevolmente in
ordine all’aggiornamento delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale
14 gennaio 2008;
Vista la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale
il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ha trasmesso all’Ufficio legislativo del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti il suddetto aggiornamento delle
Norme tecniche per le costruzioni, licenziato dall’Assem-
blea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l’art. 52 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i co-
muni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che
private debbono essere realizzate in osservanza delle nor-
me tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate
con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’interno qualora le norme tecniche ri-
guardino costruzioni in zone sismiche;
Considerato che il comma 2 dell’art. 5 del predetto
decreto-legge n. 136 del 2004 prevede che le norme tec-
niche siano emanate con le procedure di cui all’art. 52
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile;
Visto l’art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in
capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa
tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in ac-
ciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di
intesa con la Conferenza unificata;
Visto l’art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112
del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute
in capo allo Stato, quali i criteri generali per l’individua-
zione delle zone sismiche e le norme tecniche per le co-
struzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la
Conferenza unificata;